• 19 Luglio 2024
  • Segreteria Nazionale Fenit
  • 0

Interviene la FE.N.I.T., la Federazione Nazionale Inquilini&Territorio, sulla sentenza del TAR Lombardia che ha annullato la determina del Comune di Milano, nella parte in cui esclude l’accordo sottoscritto il 12 giugno 2023 tra alcune associazioni della proprietà immobiliare e dell’inquilinato sui canoni di locazione, tra i cui proponenti vi era UNIONCASA, guidata da Presidente Claudio Sanvito, con la quale organizzazione FE.N.I.T. ha un proficuo e collaborativo rapporto di bilaterialità.

Il TAR Lombardia ha, infatti, annullato la determina del Comune di Milano che considerava valevole ai fini dell’applicazione agevolata IMU e dall’accesso ai contributi economici erogati dal Comune per il tramite dell’Agenzia “MilanoAbitare”, solo quello sottoscritto da altre organizzazioni, in una parola i cosiddetti “soliti noti”. Secondo il rappresentante nazionale dell’organizzazione, Benedetto Di Iacovo, “la sentenza del TAR evidenzia quanto da tempo contestato da FE.N.I.T. e, cioè, che i Comuni non hanno alcun potere, né di misurazione della rappresentatività delle singole Organizzazioni degli Inquilini e della Proprietà, né di attribuire agevolazioni solo ad alcuni accordi collettivi e non ad altri in materia di canoni di locazione. FE.N.I.T., infatti, ha più volte eccepito le condotte di quei Comuni che avevano discriminato accordi, sottoscritti da varie associazioni, a vantaggio di altri”.

Di Iacovo ha ricordato che “il Ministero competente in materia, quello per le Infrastrutture e i Trasporti, aveva espresso un parere vincolante l’11 aprile di quest’anno, secondo cui si evince che i Comuni sono mero luogo ospitante e  non hanno alcun ruolo nella stipula dei contratti avendo solo la possibilità di convocare le parti dopo la scadenza dell’accordo in vigore, e di darne pubblicità. Il Comune, infatti,  non partecipa alla trattativa né all’accordo, che è oggetto di intervento e di partecipazione solamente da parte delle organizzazioni…esso si limita a dare avvio al procedimento che vedrà poi la partecipazione esclusivamente delle organizzazioni rappresentative predette e aderenti alla Convenzione del 16 ottobre 2017”. I comuni quindi, ribadisce FE.N.I.T., non hanno alcun potere di selezionare i soggetti della rappresentanza della proprietà immobiliare e dell’inquilinato, per la stipula degli accordi territoriali, relativi ai contratti di locazione, in quanto espressivi della fonte privata dell’autonomia collettiva, che non hanno natura amministrativa e sono fuori dalla sfera di intervento e di decisione dei comuni.

“I comuni, conclude FE.N.I.T., hanno una funzione esclusiva di facilitatori delle intese su tale materia sociale, secondo i principi di democraticità, di pluralismo e di libertà di associazione, garantiti dalla nostra Costituzione e tutelati da sentenze come quella del TAR Lombardia”.

 

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.