La disposizione dell’Agenzia delle entrate cita genericamente la figura del “locatore”: l’art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto il bonus prevede infatti un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso riduca il canone.
– Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Il contributo è aperto sia ai soggetti Irpef sia a quelli Ires, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, ovvero che l’immobile il cui canone è oggetto di rinegoziazione costituisca l’abitazione principale del locatario e che venga comunicata in via telematica all’Agenzia la rinegoziazione.
– Il provvedimento dice che “sarà riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo, ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, il contributo a fondo perduto previsto nel caso di rinegoziazione del canone d’affitto”. I comuni ad alta tensione abitativa sono quelli indicati in un elenco di un vecchio provvedimento del Cipe, la delibera n° 87 del 13 novembre 2003.
– L’Agenzia inoltre sottolinea che il contributo spetta unicamente per gli immobili ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati).
Vengono escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto, ecc).
Aprite il link per l’elenco dei comuni ad alta densità abitativa: