FE.N.I.T. FAQ

Ti presentiamo una serie di domande e di risposte più frequenti divise in argomentazioni. Per ogni altro dubbio ti invitiamo a contattare i nostri esperti e fidati collaboratori scrivendo una mail a segreterianazionale.inquilini@fenit.eu o compilando il form accanto riceverai una risposta nel più breve tempo possibile.

Residenziale Pubblica: Assegnazioni

Le assegnazioni sono effettuate esclusivamente dagli Enti sulla base delle graduatorie risultanti dagli specifici bandi pubblici quadriennali (integrati almeno ogni due anni).
Il cittadino deve dunque rivolgersi agli specifici uffici dove svolge la propria attività lavorativa (sede).

La graduatoria è pubblica e viene compilata sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun partecipante, in ottemperanza ai criteri stabiliti dalla Legge.

La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nell’ambito di quelli la cui superficie utile abitabile corrisponde alle classi di nucleo familiare previste, é compiuta dagli assegnatari (o da persona da essi delegata) secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Gli assegnatari possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi; in caso di rinuncia non adeguatamente motivata, si pronuncia la decadenza dell’assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

Prima della consegna delle chiavi è necessario adempiere ad una serie di formalità: l’ordinanza di assegnazione, corredata da tutti i documenti anagrafici e reddituali del nucleo familiare, deve essere trasmessa dall’ Ente assegnatario il quale provvederà a predisporre il contratto ed organizzare la nuova posizione nei propri archivi, contattando successivamente l’assegnatario per la stipula dell’atto e la consegna formale dell’appartamento. L’alloggio dovrà essere stabilmente occupato entro trenta giorni (per i lavoratori emigrati all’estero entro sessanta giorni), salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza; l’inosservanza di tale tempistica comporta la decadenza dall’assegnazione, applicabile anche nel caso in cui sia effettivamente andata a risiedere nell’alloggio solo una parte del nucleo familiare assegnatario e non vi siano giustificati motivi intervenuti successivamente all’assegnazione.

La decadenza dall’assegnazione, con immediata risoluzione di diritto del contratto ed obbligo di rilascio dell’alloggio, viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l’assegnatario:

  • a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
  • b) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
  • c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
  • d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione;
  • e) abbia rinunciato all’alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
  • f) non abbia occupato stabilmente l’alloggio assegnato entro trenta giorni dalla consegna (sessanta se si tratta di lavoratore emigrato all’estero), salvo proroga concessa dal Sindaco a seguito di motivata istanza.

Residenziale Pubblica: Utenza

Il nominativo dell’intestatario del contratto di locazione può essere variato esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) Per decesso dell’assegnatario o sua esclusione dal nucleo familiare originario, nel qual caso subentrano nell’assegnazione esclusivamente i componenti del nucleo originario (o regolarmente ampliato) nel rispetto dei requisiti temporali di convivenza, ovvero un anno per i figli e tre per gli altri soggetti; il nuovo contratto sarà dunque intestato (o contestato in presenza di più soggetti di uguale grado) sulla base delle seguenti priorità: coniuge dell’assegnatario originario; figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi; affidati; convivente more uxorio dell’assegnatario; ascendenti; discendenti; collaterali fino al terzo grado; persone non legate da vincoli di parentela con l’assegnatario.
  • b) Per separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, nel qual caso subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
  • c) Per separazione consensuale omologata, nullità matrimoniale riconosciuta o abbandono definitivo dell’alloggio da parte dell’assegnatario (ipotesi eccezionale), nel qual caso subentra nell’assegnazione l’altro coniuge se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio.

La richiesta di subentro va presentata direttamente all’ Ente a cura del componente del nucleo familiare a cui ne spetta il diritto, allegando autocertificazione relativa al possesso dei requisiti; in caso di morte dell’assegnatario occorre allegare copia del relativo certificato, così come per la separazione occorre copia dell’atto giudiziale.

Non è consentito subentrare nell’assegnazione di una casa popolare nel caso in cui non si è stati contemplati nell’assegnazione, non vi sia la prova di avere fatto parte del nucleo familiare originario dell’assegnatario e l’interessato non risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 12, co. 4 della L. R. N. 12/1999.

L’ospitalità temporanea nel proprio alloggio di terze persone è autorizzata dalla Società, dietro domanda scritta e dopo consultazione con il Comune competente, esclusivamente per esigenze di assistenza od altri seri motivi familiari adeguatamente documentati; l’ospitalità può durare due anni (prorogabili al massimo fino a quattro), non incide sul canone e non dà nessun diritto al subentro nel contratto di locazione.

Gli assegnatari possono presentare all’ Ente. domanda di allontanamento temporaneo dal proprio alloggio solo a seguito di gravi e documentati motivi (ad esempio un prolungato ricovero ospedaliero); la Società, sentito il parere del Comune territorialmente competente, rilascerà o meno l’autorizzazione a procedere.

Se il deceduto era il solo occupante dell’alloggio, o comunque nessun altro degli occupanti ha titolo al subentro, è necessario che i parenti liberino l’appartamento entro 30 giorni e riconsegnino le chiavi presso l’ente gestore compilando apposita lettera di disdetta; eventuali situazioni pendenti e/o spese per lo sgombero da suppellettili residue verranno rivalse sugli stessi.

L’Ente, dietro segnalazioni o per propria iniziativa, può in qualunque momento richiedere al Comune territorialmente competente, verifiche circa l’utilizzo degli alloggi in gestione e/o la permanenza dei requisiti di ciascun assegnatario; si disporrà l’esecuzione degli accertamenti richiesti attraverso la forza pubblica a proprio servizio.

L’articolo 1138 del Codice Civile stabilisce l’obbligatorietà della formazione di un regolamento condominiale quando il numero degli inquilini è superiore a dieci; per quando riguarda invece la nomina di un amministratore di condominio ne è prevista l’obbligatorietà nel caso in cui i condomini siano più di quattro.

L’ingresso dei nuovi componenti deve essere preventivamente autorizzato dall’ Ente il quale, una volta richiesto il nulla-osta al Comune relativo, autorizzerà o meno la procedura; successivamente l’assegnatario dovrà far pervenire, presso la Sede dell’ Ente assegnatario, i redditi dei nuovi soggetti cosicché possa essere effettuato l’adeguamento del canone alla nuova condizione venutasi a creare. Specificatamente l’ampliamento del nucleo familiare è consentito nei seguenti casi:

  • a) matrimonio dell’assegnatario;
  • b) convivenza more-uxorio dell’assegnatario iniziata da almeno due anni prima dell’assegnazione, da dimostrare anche con autocertificazione;
  • c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
  • d) affidamento di minori;
  • e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.

L’assegnatario che, invece, subisca nel corso dell’anno una diminuzione di reddito dovuta al decesso od all’uscita dal proprio nucleo familiare di uno o più componenti, può chiedere la corrispondente riduzione di canone. Lì Ente qualora ricorrano le condizioni per l’accoglimento della domanda, provvederà all’adeguamento del canone con decorrenza dal primo mese dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

Qualora non venga prodotta, immotivatamente, la documentazione richiesta entro i termini previsti o venga dichiarato un reddito parziale o palesemente inattendibile, l’assegnatario andrà incontro alle seguenti azioni:

  • 1. applicazione del massimo del canone, pari al doppio del canone oggettivo;
  • 2. attuazione di una sanzione amministrativa variabile da € 258,23 ad € 1.032,91;
  • 3. avvio delle procedure di decadenza da parte del Comune competente.

Il canone di ciascun alloggio viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Legge ed aggiornato da specifiche Delibere Regionali che tengono conto della variazione assoluta dell’indice ISTAT; e della dichiarazione reddituale biennale dell’assegnatario.

La determinazione del canone viene divisa nei cosiddetti due fattori – oggettivo e soggettivo- quindi, il valore e la dimensione rientrano nella parte oggettiva del calcolo lasciando spazio a composizione e redditi del nucleo familiare per la parte soggettiva del calcolo.

Ciascun assegnatario riceve dall’ente preposto un bollettino con schema riepilogativo delle voci che determinano l’importo da pagare, indicando mese di riferimento e scadenza dello stesso. Il versamento può essere effettuato tramite servizi postali/bancari/lottomatica ad esso dedicati.

La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e/o delle quote per servizi accessori (come ad esempio la quota relativa all’amministratore di condominio) è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione; il debito può essere tuttavia sanato, per non più di una volta nel corso dell’anno solare, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora, a seguito della quale si ha anche l’applicazione, dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, di una penale pari al 15% delle somme dovute. Sul ritardato pagamento di canone e/o spese accessorie si applica inoltre l’interesse annuo nella misura legale.

Qualora il reddito complessivo convenzionale di un nucleo familiare sia superiore, per due anni consecutivi, a quello massimo stabilito dalle apposite Delibere Regionali periodiche (aumentato del 75%), valutata la condizione soggettiva del nucleo familiare nonché la situazione abitativa presente sul territorio, si può pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dell’alloggio.

Non è possibile continuare a detenere l’alloggio di ERP nel caso in cui si è titolari di un diritto di nuda proprietà. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 10017 del 14 aprile 2023, laddove ha stabilito che la Legge Regionale N. 12/1999 che prevede la proprietà di immobile quale diritto incompatibile con l’assegnazione di alloggio, vi ricomprende anche la proprietà gravata da usufrutto, e quando prevede i requisiti soggettivi per avere diritto di accedere all’edilizia residenziale pubblica, devono intendersi riferiti sia all’acquisto del diritto di proprietà di un immobile gravato da usufrutto, sia all’acquisto della piena proprietà seguito dalla costituzione di un usufrutto.

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